Dimissioni protette: fino a quando si possono revocare?

Forniti chiarimenti sull’efficacia dell’atto prima e dopo l’emanazione della convalida da parte dell’Ispettorato territorialmente competente (INL, nota 8 maggio 2024, n. 862).

L’Ispettorato nazionale del lavoro è intervenuto in materia di revoca delle dimissioni protette a seguito di convalida (articolo 55, comma 4, D.Lgs. n.151/2001). Infatti, nelle ipotesi di dimissioni volontarie di genitori lavoratori con figli minori di 3 anni, il legislatore ha subordinato l’efficacia delle dimissioni alla convalida delle stesse da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro, al fine di verificare che l’atto sia genuino e frutto di una libera scelta del genitore e non, al contrario, imposto dal datore di lavoro per ragioni riguardanti la situazione familiare dell’interessato. 

In realtà, l’INL si era già occupato del tema  fornendo alcuni chiarimenti in merito alla procedura da seguire per aggiornare la piattaforma informatizzata in seguito alla istanza di revoca delle dimissioni con le note n. 5296/2019, n. 5534/2019 e n. 4113/2020, ma questa volta l’Ispettorato si esprime proprio sulle tempistiche relative alle modalità di esercizio della revoca, in considerazione che il D.Lgs. n. 151/2001 non regolamenta la revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto, né risulta applicabile quanto previsto per le dimissioni presentate in via telematica.

L’efficacia delle dimissioni protette

Innanzitutto, l’INL sottolinea che le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio, la  cui efficacia – nella fattispecie di cui all’articolo 55, comma 4 del D.Lgs. n. 151/2001 – è sospensivamente condizionata al provvedimento di convalida dell’Ispettorato territorialmente competente. Pertanto, non vi sono elementi impeditivi a che le dimissioni siano oggetto di revoca in un momento antecedente alla loro efficacia – e dunque prima dell’emanazione del provvedimento di convalida – oppure in un momento successivo alla convalida, ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto. 

In ogni caso, anche la revoca delle dimissioni richiede un esame istruttorio da parte dell’Ispettorato che, “valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all’annullamento del relativo provvedimento”, e potrà programmare “gli eventuali accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice/del lavoratore interessati, qualora si ritenga che nei confronti degli stessi possano essere stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti” (note n. 5296/2019 e 5534/2019). 

 Nel caso, invece, le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate all’esito della verifica della genuinità della scelta compiuta dalla lavoratrice/lavoratore e abbiano prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale da parte dell’istante e il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.